ID dell'area: 935
Superficie: 4.04 mq
U.T.O.E. | V |
Zone territoriali omogenee | E - Zone destinate ad usi agricoli |
Sistemi, sottosistemi e ambiti | V1.3 - sistema ambientale Selva |
Vincolo paesaggistico (D.lgs 42/2004 art.136) |
1 - Le parti del territorio ricadenti nel Sottosistema V1 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.
2 - Tutti gli interventi devono rispettare le prescrizioni e i criteri di cui agli artt. 85, 85.1 e 85.2 delle presenti norme. Nel caso di edifici o aree ricadenti all'interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di attuazione" sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 59.1 delle presenti norme.
3 - Sono usi caratterizzanti il Sottosistema:
4 -Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" in misura non superiore al 20% del totale della superficie territoriale:
Sa - servizi amministrativi (di cui all'art. 58.1 comma 4)
Ss - servizi sportivi coperti (di cui all'art. 58.1 comma 10)
5 - Sono altresì consentiti in edifici esistenti:
6 - Sono altresì consentiti qualora esistenti alla data di adozione del presente RU:
7 - All'interno del sottosistema V1 è ammessa l'individuazione di percorsi trekking e ippovie su strade bianche. Per la segnaletica dovrà essere predisposto apposito regolamento comunale a garanzia della massima discrezione e inserimento nel contesto ambientale. Resta il divieto su tutto il territorio di percorrere tali aree con mezzi motorizzati al di fuori delle strade segnalate.
7bis - All'interno del Sottosistema V1 è altresì ammessa la realizzazione di strutture per il ricovero a scopo amatoriale degli animali di affezione e ricovero equini. Tali manufatti dovranno utilizzare materiali leggeri, eco-sostenibili e coerenti con il contesto paesistico; sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio tali da garantire alla cessazione dell'attività il ripristino della situazione originaria dei luoghi.
8 - Non è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo anche se necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, in coerenza con l'art.41 comma 2 della L.R. 1/2005 e s.m.i. e con l'art 3 comma 1 del relativo Regolamento d'attuazione 5R/2007 e s.m.i. E', altresì, ammessa la costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art.60 e 60.1 delle presenti norme.
1 - Nell'ambito V1.3 oltre a quanto prescritto dal precedente art. 61 sono da rispettare le prescrizioni che seguono
2 - Non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto paesaggistico-ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate;.
3 - Valgono, inoltre, le norme operative e le regole di buona pratica agricola volte alla tutela ambientale dell'Ambito di cui all'art. 35 delle norme del Piano Strutturale;
1 - Il Regolamento Urbanistico, in coerenza col D.M. 1444/68, individua le seguenti Zone Territoriali Omogenee:
2 - Ai fini dell'applicazione di normative nazionali e/o regionali riferite alle Zone Omogenee, tali Zone sono individuate per tutto il territorio comunale e indicate nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:2.000 e 1:10.000.
Le Zone E corrispondono alle parti del territorio che il Regolamento Urbanistico riserva alle attività agricole.